Chi Siamo

I Servizi

Atelier di Pedagogia Clinica

Atelier di Reflecting

Centro di Mediazione

Psicomotricità Funzionale

Atelier di Grafologia

Criminologia

Consulenza Legale

Formazione e Ricerca

Contattaci


>Contatta il webmaster<

--------

Sito gestito e sviluppato da

Realizzato da Hermes


css-exducere © 2008

Sito ottimizzato per Internet Explorer 6 e Risoluzione 1024 x 768

Benvenuto sul sito internet del Centro Studi Specialistici 'ExDucere' 

Homepage -> Area Educazione e Criminologia -> Articoli

Il minore vittima di abuso sessuale     (1/8)

Il 25 gennaio 1996 è stata firmata a Strasburgo la convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, ora ratificata anche dall’Italia. Essa sostiene che i minori devono essere messi nelle condizioni di esercitare i propri diritti nei procedimenti giudiziari che li riguardano articolandosi su tre punti essenziali:

• ricevere ogni informazione pertinente;
• essere consultato ed esprimere la propria opinione;
• essere informato delle eventuali conseguenze derivanti da ogni decisione.

Il compito dell’autorità giudiziaria consiste nel valutare le capacità di discernimento del minore e metterlo nella condizione di esercitare i suoi diritti.

Nell’ambito degli sviluppi normativi in materia di protezione e presa in carico del minore vittima di abuso assume ruolo la legge del 15 febbraio 1996 nr. 66. Essa porta in campo importanti cambiamenti. Il primo essenziale cambiamento riguarda la natura del reato identificato in termini di delitto contro la persona e non più di tutela della moralità pubblica e del buon costume. In secondo luogo è stata superata la precedente distinzione tra violenza e atti di libidine violenti parlando indifferenziatamente di “violenza sessuale”.

La violenza sessuale comprende dunque tutti quei comportamenti, violenti, minacciosi o agiti, messi in atto per costringere un’altra persona a compiere atti sessuali o a subirli. La dicitura “atti sessuali” viene considerata, da alcuni autori, troppo generica tanto da sottolineare l’importanza dell’estensione di significato anche ad atti sessuali che interessano altre zone erogene: nel caso in cui il reo abusi della propria autorità per costringere la vittima a compiere atti sessuali su di sé per trarne indiretto soddisfacimento; quando gli atti sessuali coinvolgono una persona inferma se viene messo in atto un comportamento che induca all’attività sessuale approfittando proprio delle condizioni di debolezza della vittima.

Le circostanze attenuanti, relative ai casi “della minore gravità”, non possono essere ipotizzate in maniera astratta ma individuate dal giudice a seconda dei casi. Comunque, la mancata penetrazione non costituisce circostanza attenuante.

Per quanto concerne le circostante aggravanti, queste attengono ai casi in cui:
o il reato sia commesso a danno di un minore di quattordici anni o di sedici se l’autore è legato alla vittima da rapporti di parentela o ne è affidatario;
o il reo si avvalga di sostanze alcoliche, armi o stupefacenti;
o l’autore di reato simuli la qualità di pubblico ufficiale;
o la vittima sia sottoposta a misure limitative della propria libertà.


 

Pagina Seguente >>> ]