Il 25 gennaio 1996 è stata firmata a Strasburgo la convenzione
europea sull’esercizio dei diritti dei minori, ora ratificata anche
dall’Italia. Essa sostiene che i minori devono essere messi nelle
condizioni di esercitare i propri diritti nei procedimenti
giudiziari che li riguardano articolandosi su tre punti essenziali:
• ricevere ogni informazione pertinente;
• essere consultato ed esprimere la propria opinione;
• essere informato delle eventuali conseguenze derivanti da ogni
decisione.
Il compito dell’autorità giudiziaria consiste nel valutare le
capacità di discernimento del minore e metterlo nella condizione di
esercitare i suoi diritti.
Nell’ambito degli sviluppi normativi in materia di protezione e
presa in carico del minore vittima di abuso assume ruolo la legge
del 15 febbraio 1996 nr. 66. Essa porta in campo importanti
cambiamenti. Il primo essenziale cambiamento riguarda la natura del
reato identificato in termini di delitto contro la persona e non più
di tutela della moralità pubblica e del buon costume. In secondo
luogo è stata superata la precedente distinzione tra violenza e atti
di libidine violenti parlando indifferenziatamente di “violenza
sessuale”.
La violenza sessuale comprende dunque tutti quei comportamenti,
violenti, minacciosi o agiti, messi in atto per costringere un’altra
persona a compiere atti sessuali o a subirli. La dicitura “atti
sessuali” viene considerata, da alcuni autori, troppo generica tanto
da sottolineare l’importanza dell’estensione di significato anche ad
atti sessuali che interessano altre zone erogene: nel caso in cui il
reo abusi della propria autorità per costringere la vittima a
compiere atti sessuali su di sé per trarne indiretto
soddisfacimento; quando gli atti sessuali coinvolgono una persona
inferma se viene messo in atto un comportamento che induca
all’attività sessuale approfittando proprio delle condizioni di
debolezza della vittima.
Le circostanze attenuanti, relative ai casi “della minore gravità”,
non possono essere ipotizzate in maniera astratta ma individuate dal
giudice a seconda dei casi. Comunque, la mancata penetrazione non
costituisce circostanza attenuante.
Per quanto concerne le circostante aggravanti, queste attengono ai
casi in cui:
o il reato sia commesso a danno di un minore di quattordici anni o
di sedici se l’autore è legato alla vittima da rapporti di parentela
o ne è affidatario;
o il reo si avvalga di sostanze alcoliche, armi o stupefacenti;
o l’autore di reato simuli la qualità di pubblico ufficiale;
o la vittima sia sottoposta a misure limitative della propria
libertà.