La mediazione relazionale si occupa della mediazione dei conflitti
intesa come possibilità di promuovere l’elaborazione e la soluzione
di problemi attraverso il confronto tra le parti coinvolte. La
possibilità di confrontarsi con la dimensione del conflitto è
strettamente connessa a fattori di natura culturale, di fatto la
dimensione della legalità non è in grado di offrire tutte le
possibili risposte a molteplici situazioni problematiche. Inoltre,
la gestione del conflitto secondo il criterio della legalità assume
una forma onnicomprensiva che mette in primo piano la figura del
giudice ma non riconosce alcuna capacità decisionale in chi è
portatore di conflitto. In un processo in cui le parti in contrasto
intraprendono un percorso autonomo di gestione di un conflitto, il
ricorso ad una figura esterna assume caratteristiche del tutto
diverse rispetto al coinvolgimento del giudice. In questo caso, il
terzo estraneo viene riconosciuto nella sua imparzialità perché
nominato da entrambe le parti. Sulla base di questo potere, il
mediatore ha il compito di facilitare lo scambio comunicativo: egli
si colloca in mezzo alle parti assumendo il conflitto come elemento
che paradossalmente unisce le parti. La soluzione del conflitto
risulta connessa alla modalità con cui il conflitto stesso viene
osservato, sentito e rielaborato.
L’intervento di mediazione in ambito penale può essere identificato
come la forma più espressamente applicativa dei principi di
giustizia riparativa. L’orientamento attuale sembra privilegiare lo
sviluppo della mediazione per diversi motivi: l’opportunità che la
decisione di ricorrere alla mediazione sia riservata alla autorità
giudiziaria; il libero consenso delle parti; l’utilizzo di quanto
avviene in mediazione nel rispetto della confidenzialità.
L’obiettivo della mediazione coincide con la ricomposizione del
conflitto tra vittima e reo, attraverso l’ausilio di un terzo
soggetto che funzioni da facilitatore e gestore della comunicazione.
Nel nostro sistema di giustizia la mediazione può collocarsi in
riferimento ad una serie di specifiche situazioni processuali ma è
soprattutto l’istituto della sospensione del processo e della messa
alla prova a esplicitare chiaramente la possibilità che l’autore del
reato e vittima possano riconciliarsi. Certamente non è sempre
facile e le probabilità di successo sono profondamente legate alle
modalità attraverso le quali si procede alla scelta dei casi.
La sperimentazione della mediazione penale per gli adulti è un
fenomeno recentissimo nel nostro paese. Obiettivo funzionale della
nuova norma (decreto legislativo del giudice di pace del 28 agosto
2000 n. 274) è ridurre il numero dei processi e rendere più veloce
la macchina del procedimento giudiziario, soprattutto in relazione
alla microcriminalità. Importante innovazione introdotta dal decreto
è la possibilità per la parte offesa di citare direttamente a
giudizio la persona a cui viene attribuito il reato. Il Pm ha
facoltà accertare la validità del ricorso o di riformulare
l’imputazione. Il giudice di pace sarà allora costretto a realizzare
un tentativo di riconciliazione assumendo un ruolo di mediatore
mirato alla ricomposizione del conflitto.
La mediazione in ambito familiare rappresenta uno degli interventi
potenzialmente realizzabili nelle situazioni in cui una coppia si
trovi ad affrontare la separazione. La funzione del mediatore
familiare è quella di assumere un ruolo di facilitatore della
comunicazione parentale, sostenendo entrambi i genitori nel percorso
che li condurrà a prendere tutte le decisioni inerenti la gestione
relazionale del loro rapporto con i figli. Sul piano metodologico,
questo percorso viene realizzato attraverso una vera e propria
negoziazione della relazione. Oggetto dell’intervento di mediazione
può essere ogni specifica questione pratica attinente ad esperti di
natura economica e logistica. Una particolare forma di mediazione
familiare è quella che vede operare, congiuntamente al mediatore, un
esperto di diritto che possa sostenere la famiglia nella gestione
degli ambiti economico-finanziari, tradizionalmente di competenza
degli avvocati. Il setting di mediazione familiare può essere quindi
identificato come lo spazio che accoglie e sostiene la famiglia;
nello svolgere la funzione di mediazione si cerca di aiutare i
genitori a riconoscere le proprie competenze e evitare un percorso
legale conflittuale anche se, nel caso in cui venga raggiunto e
firmato un accordo al di fuori della sede giudiziaria, questo dovrà
sempre essere omologato dal giudice. Uno dei possibili esiti
dell’intervento di mediazione familiare è l’affidamento congiunto.